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“I nuovi Diritti e Doveri dei nonni”

Con la nuova legge 219/12 che ha eguagliato la condizione giuridica dei figli naturali e adottivi a
quella dei figli legittimi, sono state introdotte anche diverse novità in materia di mantenimento e di
diritti dei figli e dei componenti il loro nucleo familiare.

Finalmente è stato previsto “per legge” il diritto dei figli a mantenere rapporti equilibrati con
entrambi i genitori e con “gli ascendenti”, cioè i nonni, che pertanto entrano di diritto a far parte della
“famiglia” del minore, anche di quelli nati fuori dal matrimonio, con specifici diritti propri ed azioni a
tutela di tale diritto, ma anche con specifici doveri ove i genitori non abbiano mezzi adeguati
sufficienti, aiutandoli ad adempiere al loro dovere di mantenimento dei figli stessi (Art. 316-bis cc).
Non avere mezzi sufficienti, da parte dei genitori, significa propriamente non poter provvedere
all’obbligo di mantenimento dei figli cioè non avere redditi o sostanze sufficienti su cui fare
affidamento per garantire ai figli l’ordinaria e la straordinaria cura.
In questi casi è prevista la possibilità di agire nei confronti diretti degli ascendenti cioè è possibile
chiedere al giudice che siano gli ascendenti (i nonni appunto) a sopperire o integrare il contributo che i
genitori, (o uno dei due che si renda inadempiente), devono assicurare a favore dei figli.
E’ naturale che ciò accade a maggior ragione e con maggiore frequenza quando i coniugi siano
separati e uno dei due non riesca ad ottemperare al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei
figli così come disposto dal giudice ma, cosa di particolare rilievo giuridico, detto impegno
“suppletivo” da parte dei nonni, secondo gran parte della dottrina, sarebbe previsto anche quando il
genitore obbligato si sottragga “volontariamente” al suo obbligo al mantenimento del figlio.
In ogni caso si può e si deve fare affidamento all’aiuto degli ascendenti solo “quando i genitori non
abbiano mezzi sufficienti”, da qui il carattere sussidiario dell’obbligo, e in ogni caso mai con un
intervento diretto a favore dei nipoti ma solo “indiretto” cioè tendente ad assicurare ai genitori i mezzi
necessari affinchè essi possano adempiere al mantenimento dei figli.
Altra novità introdotta dalla legge 219/12 ed entrata in vigore con il D.Leg.vo 154/13, (art. 317 bis
cc) attiene al diritto dei nonni di agire in giudizio “iure proprio”, nel caso venga impedita loro una
sufficiente frequentazione con i nipoti. Potranno rivolgersi direttamente al giudice del luogo di
residenza dei minori (competente è il TMM) per assicurare e regolamentare il proprio diritto ad avere
con loro rapporti “significativi”.
Nel caso in cui penda giudizio di separazione giudiziale tra i genitori, detta azione “può essere
prevista come intervento adesivo autonomo…”.
In quanto nessuna decisione risulta ancora edita dopo la riforma sulla filiazione che
indubbiamente ha qualificato come diritto quello dei nonni alla conservazione dei rapporti
con i nipoti minorenni (nuovo art. 317-bis c.c.) trattandosi appunto di un diritto proprio dei nonni,
non si crede che vi possano essere dubbi nel prevedere la possibilità di intervento anche
autonomo degli stessi nel processo di separazione e pertanto l’intervento deve essere
considerato ammissibile.
Avv. Maria Teresa de Scianni

Avv. Maria Teresa de Scianni

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